contratto di viaggio
VIAGGIDIPESCA.COM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI
PACCHETTI TURISTICI
1)
PREMESSA:
NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che:
a) l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il
consumatore si rivolge, devono essere in possesso dell’autorizzazione
amministrativa all’espletamento delle loro attività.
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di
pacchetto turistico (ai sensi dell’art.85 Cod. Consumo), che è documento
indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui
all’art. 18 delle presenti Condizioni generali di contratto. La nozione di
pacchetto turistico (art. 84 Cod. Consumo) è la seguente: i pacchetti
turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto
compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli
elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo
forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un
periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ...
che costituiscano
parte significativa del “pacchetto turistico”.
2) FONTI LEGISLATIVE
La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto
servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà disciplinato
dalla L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il
23.4.1970 in quanto applicabile nonché dal Codice del Consumo.
3) INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori
catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella
scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono: - estremi
dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore; - estremi della
polizza assicurativa responsabilità civile; - periodo di validità del
catalogo o programma fuori catalogo o viaggio su misura; - modalità e
condizioni di sostituzione (Art. 89 del Codice del Consumo); - cambio di
riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore.
4) PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo
contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle
prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del
contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma,
anche a mezzo sistema telematico, al cliente o presso l’agenzia di viaggi
venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti
contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta,
saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi
previsti a proprio carico dall'art. 87 comma 2 Cod. Cons. in tempo utile
prima dell’inizio del viaggio.
5) PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto
turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della
richiesta impegnativa e la data entro cui prima della partenza dovrà essere
effettuato il saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite
costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte
dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.
6) PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con
riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli
eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo
successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni
precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte,
tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di
cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata
nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali
aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo
forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata
nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
7) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità
di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà
immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di
modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la
proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare
alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere
dell’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo ai sensi del 2° e 3°
comma dell’articolo 8. Il consumatore può esercitare i diritti sopra
previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori
catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto
turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso
fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti,
nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del
consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che
annulla (art. 33 lett. e Cod. del Consumo), restituirà al consumatore il
doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite
l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai
superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data
debitore secondo quanto previsto dall’art. 8, 4° comma qualora fosse egli ad
annullare.
8) RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle
seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del
pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della
partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di
prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo
pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale
restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal
momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore dovrà
dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di
recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha
ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata
dall’organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori
delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati –
indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 5, 1° comma –
il costo individuale di gestione pratica e la penale nella misura indicata
nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su
misura. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di
volta in volta alla firma del contratto.
Nel caso in cui VIAGGIDIPESCA BY VENTDEBOUT sia organizzatore di
viaggio sono previste in caso di recesso del contratto le penalità di
seguito elencate. Si intende per recesso del contratto l'annullamento totale
dei servizi o di parte di essi. Le penalità ammonteranno in base alla data
di annullamento soggiorno:
Saranno ritenute valide solo le comunicazioni di rinuncia o cambiamento fatte via fax, via posta od altra via telematica.
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Nessun rimborso sarà accordato a chi non potesse effettuare il viaggio per per mancanza o inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio.
N.B. Esclusioni
particolari:
Nel caso di adesione a viaggi che prevedano la
prenotazione in gruppi chiusi o con minimo previsto di partecipanti, o
con sistemazioni in lodge o in altre strutture od organizzazioni private
o di professionisti, o in viaggi che prevedano il noleggio di
imbarcazioni o di veicoli ricreativi le penalità previste saranno
comunicate di volta in volta in conseguenza a quelle
applicate dai corrispondenti e/o fornitori. In ogni caso,
parteciperanno al calcolo delle penalità di cancellazione anche le
eventuali differenze (causate per diminuzione del numero di
partecipanti) che potrebbero maturare a carico dei rimanenti
partecipanti partenti. Le eventuali differenze maturate per riduzione
del numero dei partecipanti saranno addebitate a carattere personale in
quanto NON SONO CONTEMPLATE NELLA COPERTURA
ASSICURATIVA CONTRO LE PENALITA' PER ANNULLAMENTO. Le penalità di cui sopra (per diminuzione del numero dei
partecipanti) non saranno applicate nel caso di subentro per
sostituzione di altra persona al viaggio, segnalata da colui che
cancella la propria adesione o reperita dall'organizzatore nei
tempi utili per la produzione della documentazione di viaggio.
9) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di
fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del
consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto,
dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a
carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore
inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale
differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa,
ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal
consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore
fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto
equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza
o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle
disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della
differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle
prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
10) SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi
prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente
comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio
(ex art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto,
ai visti, ai certificati sanitari;
c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese
aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli
verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento
del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del
presente articolo.
Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda
tecnica.
11) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di
altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei
visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero
eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza
della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in
vigore nei paesi di destinazione del viaggio, a tutte le informazioni
fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.
I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore
dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate
obbligazioni.
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del
diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del
danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al
diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto
della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare
oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne
risulti possibile l’attuazione.
12) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in
catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e
formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è
erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle
competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il
servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in
catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale
da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da
parte del consumatore.
13) REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente
dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da
terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da
fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da
quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da
circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto,
da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso
organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del
pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti
dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle
obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei
limiti per tale responsabilità previsti dalle norme vigenti in materia.
14) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento per danni alla persona non può in ogni caso essere
superiore ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali cui prendono
parte Italia e Unione Europea in riferimento alle prestazioni il cui
inadempimento ne ha determinato la responsabilità. In ogni caso il limite
risarcitorio non può superare l’importo di 50.000 Franchi oro Germinal per
danni alle persone, 2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose, 5000
Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno (art. 13 n° 2 CCV).
15) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al
consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente
in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di
contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive
responsabilità (artt. 13 e 14 delle presenti Condizioni Generali quando la
mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è
dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero
da un caso fortuito o di forza maggiore.
16). RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal
consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
Il consumatore dovrà – a pena di decadenza - altresì sporgere reclamo
mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento,
all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi
dalla data del rientro presso la località di partenza.
17) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi
consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici
dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le
spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà
altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di
rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
18) FONDO DI GARANZIA
E’ istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero
delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore
può rivolgersi (ai sensi dell’art.100 Cod. Consumo), in caso di insolvenza o
di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore, per la tutela
delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso
di rientro forzato
di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o
meno al comportamentodell’organizzatore.Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U. n. 249 del
12/10/1999.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
Responsabilità
dell'organizzatore:
A)
DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto,
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non
potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di
viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti
disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a
31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al
contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente
riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra
riportate: art. 4, 1° comma; art. 5; art. 7; art.8; art.9; art. 10, 1°
comma; art. 11; art. 15; art. 17. L’applicazione di dette clausole non
determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come
fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole
relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore viaggio ecc.) va
pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di
vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet